
Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di en- trare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta Poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Se- nato ed eventuali altre), l’elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per una o più di esse e quindi può legittimamente ritirare la scheda per una elezione e rifiutarla per un’altra. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell’elettore, delle consultazioni cui il predetto non partecipa e per le quali non può quindi essere considerato come votante (pa- ragrafo 15.5, lettera e). A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione del- l’elettore illustrate ai paragrafi 15.4 e 15.5 (annotazione degli estremi del do- cumento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell’apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell’elettore; apposizione del timbro e della data nell’apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il nu- mero di iscrizione nella lista sezionale dell’elettore medesimo), possono veri- ficarsi due distinti casi: 1) l’elettore rifiuta di ritirare la scheda o le schede. In tal caso, l’elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteg- giato tra i votanti della sezione all’atto delle operazioni del successivo para- grafo 22.1. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già “registrato” l’elettore nella lista sezionale e/o nel re- gistro per l’annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi | 79 |
riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: “NON VOTANTE”). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell’elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale delle schede di votazione da parte del presidente (paragrafi 15.4, 15.5 e 15.6) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;
2) l’elettore, dopo avere ritirato la scheda (o le schede), senza neppure entrare in cabina, la restituisce (o le restituisce) al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 17.4: l’elettore è conteggiato come vo- tante, ma la scheda è annullata.