sabato 24 settembre 2022

#astensionismoattivo--- Rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale.

 

L'astensionismo dei «beninformati» - Il Sole 24 ORE



Rifiuto di ritirare la scheda. Restituzione della scheda prima di en- trare in cabina. Reclami e dichiarazioni di astensione o di protesta

Poiché si svolgono contemporaneamente più consultazioni (Camera, Se- nato ed eventuali altre), l’elettore può astenersi dalla partecipazione al voto per una o più di esse e quindi può legittimamente ritirare la scheda per una elezione e rifiutarla per un’altra. Gli scrutatori prendono pertanto nota, sia nei riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro, sia nella lista sezionale a fianco del nome dell’elettore, delle consultazioni cui il predetto non partecipa e per le quali non può quindi essere considerato come votante (pa- ragrafo 15.5, lettera e).

A parte questo caso, nel corso delle operazioni di voto, in un momento anteriore o successivo alle operazioni di identificazione e registrazione del- l’elettore illustrate ai paragrafi 15.4 e 15.5 (annotazione degli estremi del do- cumento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell’apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell’elettore; apposizione del timbro e della data nell’apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera nel registro, riportando anche, a fianco del numero della tessera, il nu- mero di iscrizione nella lista sezionale dell’elettore medesimo), possono veri- ficarsi due distinti casi:

1) l’elettore rifiuta di ritirare la scheda o le schede. In tal caso, l’elettore non può essere considerato come votante e non deve quindi essere conteg- giato tra i votanti della sezione all’atto delle operazioni del successivo para- grafo 22.1. Pertanto, per un corretto computo del numero effettivo dei votanti, qualora il seggio abbia già “registrato” l’elettore nella lista sezionale e/o nel re- gistro per l’annotazione del numero di tessera, occorre provvedere, nei relativi

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riquadri e colonne di tali documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: “NON VOTANTE”). Inoltre, sulla tessera elettorale, il bollo della sezione non deve essere apposto (a meno che, ovviamente, non lo sia già stato). Va precisato che la scansione temporale delle operazioni di identificazione e registrazione dell’elettore da parte del presidente o degli scrutatori e di consegna materiale delle schede di votazione da parte del presidente (paragrafi 15.4, 15.5 e 15.6) non individua e stabilisce una rigida e giuridicamente vincolante successione di adempimenti ma detta prescrizioni di tipo organizzativo a scopo di accelerazione delle operazioni presso i seggi;

2) l’elettore, dopo avere ritirato la scheda (o le schede), senza neppure entrare in cabina, la restituisce (o le restituisce) al presidente senza alcuna espressione di voto. In tal caso, si configura una ipotesi di annullamento della scheda, di cui al precedente paragrafo 17.4: l’elettore è conteggiato come vo- tante, ma la scheda è annullata.

Può inoltre verificarsi che l’elettore chieda che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta o di altro contenuto. In tali evenienze, il presidente del seggio, per non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, deve mettere a verbale, in maniera sintetica e veloce, le generalità dell’elettore e i suoi reclami o dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti scritti che l’elettore medesimo ritenesse di consegnare al seggio.
(Cfr. artt. 62, 66, primo comma, e 87, primo comma, T.U. n. 361/1957)


http://www.prefettura.it/isernia/contenuti/Rifiuto_da_parte_dell_elettore_di_ritirare_la_scheda_elettorale.-18452.htm

Rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale.

Operazioni di voto dell’ufficio elettorale di sezione.
Rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale.
 
 
Continuano a pervenire a questa Direzione Centrale dei Servizi Elettorali numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito ad una possibile forma di astensione dal voto, con il possibile rifiuto della scheda elettorale ed eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensioni o proteste di vario contenuto.
 
In materia, si rappresenta che le norme vigenti si limitano a disciplinare la procedura di voto, nonché i casi di nullità delle schede (articoli da57 a63 del D.P.R. n. 361/1957).
 
L’art.62, infatti, prevede l’ipotesi in cui l’elettore non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda. Ciò accade quando l’elettore registrato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda e poi l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.
 
In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.
 
Invece, il rifiuto della scheda non trova una specifica disciplina normativa ma non può certamente ritenersi vietato; l’elettore, infatti, può richiedere specificamente al presidente del seggio elettorale di voler votare solo per alcune e non per tutte le consultazioni in corso (e di voler ricevere, quindi, solo alcune schede) oppure può dichiarare di voler rifiutare tutte le schede.
 
L’ipotesi che si evince dai quesiti e dalle richieste di chiarimento pervenute a questo Ufficio sembra riguardare i casi in cui l’elettore voglia astenersi completamente dal voto, rifiutando tutte le schede e chiedendo la verbalizzazione della propria astensione dal voto stesso.
 
Al riguardo, si ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa prendere a verbale la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purchè la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.
 
Per quanto attiene la rilevazione del numero degli elettori, appare utile rammentare che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale.
 
Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. circa la necessità di sensibilizzare, attraverso i sindaci dei comuni della provincia, i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinchè sia predisposta ogni misura idonea per evitare, in ogni caso, il verificarsi di situazioni che possano ostacolare la procedura di voto all’interno del seggio, a garanzia del regolare svolgimento del procedimento elettorale e del rispetto degli elettori che devono poter esercitare agevolmente il loro diritto/dovere di voto.

Data pubblicazione il 30/01/2013
Ultima modifica il 30/01/2013 alle 08:31

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